Principi di consolidamento
I principi di consolidamento possono essere così sintetizzati:
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le società controllate sono consolidate con il metodo integrale in base al quale:
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vengono assunte le attività e le passività, i costi e i ricavi dei bilanci delle società controllate
nel loro ammontare complessivo, prescindendo dall'entità della partecipazione
detenuta;
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il valore contabile delle partecipazioni è eliminato contro le relative quote di patrimonio
netto;
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i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi tra le società consolidate integralmente,
ivi compresi i dividendi distribuiti nell'ambito del Gruppo sono elisi;
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le interessenze di azionisti terzi sono rappresentate nell'apposita voce del patrimonio
netto e analogamente viene evidenziata separatamente nel conto economico la quota
di utile o perdita di competenza di terzi;
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le partecipazioni in società collegate e in joint venture sono valutate con il metodo del patrimonio
netto in base al quale il valore contabile delle partecipazioni viene adeguato per
tener conto:
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della quota di pertinenza della partecipante dei risultati economici della partecipata
realizzati dopo la data di acquisizione;
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delle modifiche derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che non
sono state rilevate a conto economico in accordo ai principi di riferimento;
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dei dividendi distribuiti dalla partecipata;
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gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra le società incluse nell'area di consolidamento,
che non si siano realizzate mediante operazioni con terzi, vengono eliminati in
base alla percentuale di partecipazione;
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al momento dell'acquisizione, sia nel caso di imprese controllate che di imprese collegate
e joint venture, si è adottata la contabilizzazione con il c.d. "purchase method", procedendo
a:
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determinare il costo di acquisto in base a quanto stabilito dall'IFRS 3;
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determinare il fair value delle attività e delle passività acquisite (sia effettive che potenziali);
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rilevare l'eventuale avviamento, costituito dall'eccedenza del costo d'acquisto rispetto
alla quota d'interessenza nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali
identificate;
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nel caso in cui comunque la quota di interessenza acquisita valutata al fair value ecceda
il costo di acquisto, compreso l'avviamento, occorre rivedere l'identificazione e
la misurazione dei valori precedentemente determinati;
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rilevare a conto economico l'eventuale differenza residua dopo la nuova misurazione.
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