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Principi di consolidamento

I principi di consolidamento possono essere così sintetizzati:
  • le società controllate sono consolidate con il metodo integrale in base al quale:
    • vengono assunte le attività e le passività, i costi e i ricavi dei bilanci delle società controllate nel loro ammontare complessivo, prescindendo dall'entità della partecipazione detenuta;


    • il valore contabile delle partecipazioni è eliminato contro le relative quote di patrimonio netto;


    • i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi tra le società consolidate integralmente, ivi compresi i dividendi distribuiti nell'ambito del Gruppo sono elisi;


    • le interessenze di azionisti terzi sono rappresentate nell'apposita voce del patrimonio netto e analogamente viene evidenziata separatamente nel conto economico la quota di utile o perdita di competenza di terzi;




  • le partecipazioni in società collegate e in joint venture sono valutate con il metodo del patrimonio netto in base al quale il valore contabile delle partecipazioni viene adeguato per tener conto:
    • della quota di pertinenza della partecipante dei risultati economici della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione;


    • delle modifiche derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che non sono state rilevate a conto economico in accordo ai principi di riferimento;


    • dei dividendi distribuiti dalla partecipata;


  • gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra le società incluse nell'area di consolidamento, che non si siano realizzate mediante operazioni con terzi, vengono eliminati in base alla percentuale di partecipazione;


  • al momento dell'acquisizione, sia nel caso di imprese controllate che di imprese collegate e joint venture, si è adottata la contabilizzazione con il c.d. "purchase method", procedendo a:
    • determinare il costo di acquisto in base a quanto stabilito dall'IFRS 3;


    • determinare il fair value delle attività e delle passività acquisite (sia effettive che potenziali);


    • rilevare l'eventuale avviamento, costituito dall'eccedenza del costo d'acquisto rispetto alla quota d'interessenza nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali identificate;


    • nel caso in cui comunque la quota di interessenza acquisita valutata al fair value ecceda il costo di acquisto, compreso l'avviamento, occorre rivedere l'identificazione e la misurazione dei valori precedentemente determinati;


    • rilevare a conto economico l'eventuale differenza residua dopo la nuova misurazione.







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