| 6.1 - |
Primo requisito dell’informazione privilegiata è il carattere preciso. Pertanto, l’informazione
per essere privilegiata deve avere a oggetto:
-
un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà,
ovvero;
-
un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente ritenere che
verrà a esistere,
e consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto evento o complesso di circostanze
sui prezzi degli strumenti finanziari della Società e delle sue controllate.
|
| 6.2 - |
6.2 - L’informazione privilegiata riguarda fatti e circostanze accaduti o di probabile accadimento.
Sono esclusi dall’ambito di rilevanza qui riguardato gli studi, le ricerche e le valutazioni
elaborati a partire da dati di dominio pubblico.
|
| 6.3 - |
L’informazione privilegiata deve altresì essere riferibile alla Società o a società sue controllate.
Al riguardo, l’informazione privilegiata può:
-
avere una genesi "volontaria" (così le decisioni unilaterali di business, le operazioni
di finanza straordinaria e gli accordi) ovvero;
-
derivare dall'accertamento di fatti, eventi o circostanze oggettivi, aventi un riflesso
sull'attività dell'impresa e/o sul corso degli strumenti finanziari emessi (così i consuntivi
di periodo, ovvero le dimissioni di un top manager).
La riferibilità dell’informazione alla Società va valutata in termini di imputabilità giuridica
della decisione (informazione privilegiata a genesi “volontaria”) ovvero dell’atto di accertamento
(informazione privilegiata a genesi “esterna”). |
| 6.4 - |
Nel caso di genesi “volontaria” dell’informazione privilegiata, il perfezionamento ha luogo
nel momento in cui il fatto (operazione, decisione unilaterale o accordo) a cui l’informazione
afferisce viene definito secondo i procedimenti previsti dai principi di corporate governance
applicabili, i.e. risultanti dalla legge, dallo statuto e da atti interni. In sostanza,
la disclosure dell’informazione privilegiata segue la decisione dell’organo competente per
le materie che sono oggetto dell’informazione stessa (Consiglio di Amministrazione o organo
delegato).
|
| 6.5 - |
Per quanto riguarda gli accordi, rileva il momento della sostanziale definizione, in termini
di contenuti e di vincolatività giuridica, piuttosto che quello della formalizzazione (stipula):
l’informazione privilegiata è perfetta non appena si verifica l’incontro delle volontà delle
parti sugli elementi essenziali del contratto, senza riserva di trattative ulteriori. Resta
ferma la necessità che la “volontà” della Società (o delle sue controllate) sia espressa daun agente capace di impegnare la Società (o le sue controllate), al fine di assicurare la riferibilità
della "volontà" - e con essa la riferibilità dell'informazione - alla Società stessa (o
alle sue controllate).
|
| 6.6 - |
Nel caso di genesi “esterna” dell’informazione privilegiata, vale a dire di informazione
consistente nell’accertamento di fatti, eventi o circostanze oggettivi, allorché il fatto è
istantaneo (i.e. la notifica di un provvedimento sanzionatorio ovvero le dimissioni di un top
manager) e non suscettibile di interpretazione discrezionale, il momento del suo recepimento
da parte dell’organizzazione aziendale coincide con la riferibilità dell’informazione
alla Società (o a società sue controllate) e - dunque - al perfezionamento dell’informazione
privilegiata, con conseguente obbligo di disclosure.
|
| 6.7 - |
Più frequentemente l’accertamento dell’informazione privilegiata a genesi esterna si
configura come un processo che si snoda nel tempo ed è articolato in fasi successive,
volto ora alla costruzione di un dato (così i consuntivi di periodo), ora all’interpretazione
di un complesso di circostanze (così un eventuale profit warning, in relazione
all’andamento gestionale). Nella fattispecie il momento perfezionativo dell’informazione
privilegiata è governato dalle regole (legali, statutarie, organizzative interne) di corporate
governance, in termini di competenza alla conclusione del processo di accertamento.
|
| 7.1 - |
Nel caso di genesi “volontaria” dell’informazione privilegiata, sono autorizzati a qualificare
l’informazione come market sensitive i soggetti legittimati a sottoporre l’evento/operazione/
processo all’organo competente a decidere su di esso. Pertanto:
-
rispetto alle iniziative strategiche e comunque a una decisione di competenza dell'organo
consiliare (i.e. operazione di finanza straordinaria), la qualificazione di informazione
market sensitive è operata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,
che può delegarne la responsabilità al segretario del Consiglio di Amministrazione,
il quale a tal fine potrà coordinarsi con il Vice Presidente e Amministratore Delegato
e/o i Direttori Generali;
-
rispetto a una decisione rimessa a un organo delegato (i.e. accordo commerciale,
ovvero operazioni di investimento o disinvestimento immobiliare e nel settore non
performing loans), a decidere circa la natura market sensitive dell'informazione è il
riporto organizzativo diretto dell'organo delegato.
|
| 7.2 - |
È altresì possibile che la qualificazione avvenga direttamente da parte dello stesso organo
competente a decidere (i.e. a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero degli organi
delegati).
|
| 7.3 - |
All’esito della qualificazione dell’informazione come market sensitive, il soggetto legittimato
attiverà i protocolli di segregazione del corrispondente contesto informativo onde
evitare una impropria circolazione all’interno e soprattutto all’esterno dell’organizzazione
d’impresa.
|
| 7.4 - |
Nel caso di genesi “esterna” dell’informazione privilegiata, ferma l’ipotesi dell’evento istantaneo
non suscettibile di interpretazione, in cui la mera ricezione da parte dell’organizzazione
fa scaturire l’obbligo di disclosure, l’informazione assume la qualità market sensitive (ed è assoggettata
allo specifico regime di riservatezza connesso a questo status),
-
nel caso in cui il contenuto informativo sia oggetto di un procedimento formalizzato
di accertamento/costruzione (i.e. elaborazione dei dati destinati a essere riportati
in una situazione contabile), a partire dalla fase del procedimento individuata
dal primo riporto organizzativo preposto al procedimento stesso. Nell'effettuare
questa determinazione si dovrà contemperare l'esigenza organizzativa di speditezza
dei flussi informativi "elementari" con l'esigenza di tempestiva prevenzione (con
adeguati strumenti e comportamenti) del rischio di fuga di notizie (leakage);
-
nel caso in cui il processo di interpretazione e valutazione dell'evento o circostanza
non sia formalizzato ex ante (i.e.notifica di un provvedimento sanzionatorio), a partire dal momento in cui l'evento o circostanza entra nella sfera di riferibilità dell'impresa,
all'atto dell'apprezzamento del primo riporto organizzativo competente,
se e quando giudichi che la specifica informazione possa evolvere in informazione
privilegiata.
|
| 7.5 - |
Prima della qualificazione come market sensitive, l’informazione versa in uno stadio preliminare,
irrilevante ai fini della presente Procedura, il che ovviamente non ne esclude la
natura riservata e la relativa classificazione ai sensi dei principi contenuti nella Policy di
Gruppo, che trova anche applicazione dopo la qualificazione dell’informazione come
market sensitive
. |
| 7.6 - |
I soggetti deputati alla qualificazione dell’informazione quale informazione market sensitive
possono avvalersi nelle loro valutazioni del supporto tecnico del Market Sensitivity
Support Group, il quale potrà anche redigere, a titolo esemplificativo, appositi elenchi di
fatti e circostanze che - normalmente, in funzione della loro natura, delle loro caratteristiche
e delle loro dimensioni - potrebbero configurarsi come rilevanti. |
| 8.1 - |
Il Registro consiste in un sistema informatico capace di assicurare la tracciabilità dell’accesso
ai singoli contesti informativi market sensitive, in modo da consentire successive
verifiche rispetto alle registrazioni effettuate e alle eventuali operazioni di aggiornamento
dei dati inseriti nel Registro. Resta a carico del singolo iscritto assicurare la tracciabilità
della gestione dell’informazione all’interno della sua sfera di attività e responsabilità.
|
| 8.2 - |
Fermo il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, le iscrizioni
nel Registro vengono effettuate:
-
per attività/processi rilevanti ricorrenti o continuativi (i.e. il processo di rendicontazione,
budget, forecast);
-
per progetti/eventi specifici (i.e. operazioni societarie straordinarie, acquisizioni/cessioni,
fatti esterni rilevanti).
|
| 8.3 - |
L’iscrizione dei singoli nominativi nel Registro avverrà per singola attività/processo ricorrente
o continuativo ovvero per singolo progetto/evento (anche con possibilità di iscrizione
plurima, in diversi contesti informativi), indicando il momento iniziale della disponibilità
delle specifiche informazioni market sensitive e l’eventuale momento a decorrere dal
quale detta disponibilità viene meno (ingresso/uscita dal contesto informativo rilevante).
|
| 8.4 - |
La responsabilità dell’apertura di un nuovo contesto informativo e del suo popolamento (con
l’indicazione del ruolo ricoperto da ciascuna persona informata) coincide con la responsabilità
alla qualificazione di un’informazione come market sensitive e dunque è affidata agli
stessi soggetti abilitati alla qualificazione dell’informazione (il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente il segretario del Consiglio di
Amministrazione su delega del Presidente, il Vice Presidente e Amministratore Delegato e i
primi riporti organizzativi). Colui che ha attivato il singolo e specifico contesto informativo ne
è il responsabile primario, e in quanto tale governa anche le scelte di riclassificazione dei relativi
contenuti.
|
| 8.5 - |
All’atto dell’iscrizione nel Registro di un nuovo nominativo e dei successivi aggiornamenti
relativi (a cura vuoi del responsabile primario del contesto informativo al quale l’informazione
market sensitive afferisce, vuoi di altro soggetto a ciò abilitato), il sistema produrrà
in via automatica un messaggio di notifica all’interessato, corredato di apposita
nota informativa circa obblighi, divieti e responsabilità connessi all’accesso all’informazione
market sensitive, ivi inclusa apposita policy per il tracciamento individuale dei flussi
informativi (cfr. modello allegato sub A).
|
| 8.6 - |
I ruoli e le modalità di gestione e aggiornamento del Registro, le modalità di ricerca dei
dati in esso inseriti, nonché i criteri adottati nella tenuta della banca dati sono riportati nel
documento allegato alla presente Procedura sub B.
|
| 9.3 - |
La distribuzione dell’informazione market sensitive, in base al criterio-guida del need to
know, è affidata alla responsabilità dei primi riporti organizzativi inseriti nell’organigramma
di Pirelli RE, ai quali è fatto carico di avvertire i destinatari della rilevanza delle informazioni
comunicate e di assicurare tempestivamente il coerente popolamento del Registro.
|
| 9.4 - |
In caso di attività/processi rilevanti ricorrenti o continuativi, l’individuazione dei soggetti
abilitati ad avere accesso all’informazione market sensitive è un elemento essenziale delle
procedure operative che governano quegli stessi attività/processi. È responsabilità della
Direzione Centrale Human Resources & Corporate Development presidiare l’aggiornamento
del Registro in relazione alle evoluzioni organizzative interne.
|
| 9.5 - |
Per accedere a informazioni market sensitive, i soggetti esterni al Gruppo devono previamente
sottoscrivere apposito confidentiality agreement. Il template di tale accordo, i cui
contenuti sono derogabili soltanto previa espressa autorizzazione del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, eventualmente del segretario del Consiglio su delega del
Presidente, o del Vice Presidente e Amministratore Delegato, è allegato sub C alla presente
Procedura. |
| 9.6 - |
L’attività di produzione dei supporti (quali, a fini esemplificativi, stampa e fotocopiatura di documenti)
contenenti informazioni market sensitive deve essere presidiata da personale iscritto
nel Registro. Le successive operazioni di conservazione, distribuzione e, in genere, gestione
di detti supporti sono responsabilità di quanti ne dispongano, e nei limiti in cui ne
dispongano, in base al titolo risultante dall’iscrizione nel Registro. A ciascuno spetta assicurare
la tracciabilità delle operazioni di gestione dei supporti che a esso sono stati affidati.
|
| 9.7 - |
Il supporto deve essere etichettato “market sensitive” per rendere riconoscibile la natura
dell’informazione in esso contenuta; a questo scopo gli eventuali file, a prescindere dall’estensione,
devono recare nella denominazione il nome in codice del contesto informativo
al quale appartengono.
|
| 9.8 - |
I supporti recanti informazioni market sensitive devono essere custoditi in locali ad accesso
fisico controllato ovvero essere riposti in archivi custoditi o protetti al termine del
loro utilizzo e non devono mai essere lasciati incustoditi, particolarmente quando portati
all’esterno delle sedi di lavoro.
|
| 9.9 - |
La distruzione dei supporti recanti informazioni market sensitive deve avvenire a cura degli
stessi soggetti che ne dispongono, con le modalità più idonee a evitare ogni improprio recupero
del contenuto informativo.
|
| 10.1 - |
Nel caso di genesi “volontaria” dell’informazione privilegiata (ovvero di informazione privilegiata
oggetto di procedimento di accertamento), è responsabilità del soggetto titolato
a qualificare il contesto informativo come market sensitive (ovvero del primo riporto organizzativo
preposto al procedimento di accertamento) attivare tempestivamente il processo
di elaborazione della comunicazione da diffondere al mercato all’atto del perfezionarsi
dell’informazione privilegiata.
|
| 10.2 - |
A tal fine, detto soggetto gestisce i rapporti con la funzione Rapporti con i Media (Ufficio
Stampa), coordinando quanti fra gli iscritti nel Registro per lo specifico contesto informativo
riguardato dispongano dei necessari elementi conoscitivi, affinché Rapporti con i
Media possa elaborare uno schema di comunicato. Il Market Sensitivity Support Group verifica tale schema sotto il profilo della congruenza dei dati economico/finanziari presentati,
dell’adeguatezza a soddisfare le esigenze degli investitori e della comunità finanziaria,
della coerenza con quanto già rappresentato dalla Società nei propri rapporti istituzionali,
ovvero in precedenti comunicati, della compliance con la normativa applicabile.
|
| 10.3 - |
Da ultimo, il Referente Informativo valuta se attivare specifiche verifiche preventive con le
Autorità di Vigilanza (i.e. Borsa Italiana, Consob), anche ai fini - se del caso - di richiedere
nelle forme dovute il ritardo della disclosure.
|
| 10.4 - |
Rapporti con i Media sottopone infine la bozza di comunicato, quale risultante a seguito
degli interventi e delle valutazioni innanzi descritti, all’approvazione del Vertice societario
(ovvero del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, qualora la determinazione
collegiale determini il perfezionamento dell’informazione privilegiata); ne recepisce le
eventuali osservazioni o modifiche e riceve l’autorizzazione per effettuare la disclosure
dall’Amministratore a ciò delegato. Rapporti con i Media - accertata la presenza della dichiarazione
del Direttore Generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili della Società, che ne attesta la corrispondenza al vero, ove esso rechi informazioni
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Gruppo - diffonde poi il comunicato,
secondo la normativa applicabile, dandone immediata notizia a Investor
Relations e al Referente Informativo, affinché svolgano le attività di competenza, nonchè
ai primi riporti del Vertice societario.
|
| 10.5 - |
Dopo la diffusione al pubblico, il comunicato stampa è pubblicato senza indugio (e comunque
entro l’apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione)
a cura di Rapporti con i Media sul sito Internet della Società con indicazione del giorno e
dell’ora dell’inserimento.
|
| 10.6 - |
In caso di informazione privilegiata costituita da un fatto istantaneo oggetto di mero recepimento,
il processo innanzi descritto - mutatis mutandis - è attivato dal soggetto interno
all’organizzazione abilitato all’accertamento.
|
| 11.1 - |
Qualora
-
si verifichi una rilevante variazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati rispetto
all’ultimo prezzo del giorno precedente, in presenza di notizie diffuse tra il pubblico, non in conformità alla presente Procedura, e concernenti la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria, eventuali operazioni di finanza straordinaria,
acquisizioni o cessioni significative, ovvero l’andamento degli affari della Società o
delle sue controllate;
-
a mercati chiusi ovvero nella fase di preapertura, si sia in presenza di notizie di dominio
pubblico non diffuse in conformità alla presente Procedura e idonee a influenzare
sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari della Società o delle sue controllate;
-
vi sia una segnalazione da parte di Borsa Italiana o Consob circa la diffusione di
c.d. rumors di mercato,
il Referente Informativo, con l'ausilio del Market Sensitivity Support Group e dei responsabili
delle funzioni aziendali interessate, provvede alla disamina della situazione per verificare
la necessità e/o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie
di dominio pubblico, integrandone e correggendone il contenuto, ove necessario, al fine
di ripristinare condizioni di parità e correttezza informativa, eventualmente valutando l'esigenza
di richiedere nelle forme dovute il ritardo della disclosure.
|
| 11.2 - |
Analogamente, il Referente Informativo provvede, con l’ausilio del Market Sensitivity
Support Group e dei responsabili delle funzioni aziendali interessate, alla disamina della
situazione per verificare la necessità e/o l’opportunità di effettuare una comunicazione al
pubblico (valutando altresì, come sopra, l’eventuale esigenza di richiedere nelle forme dovute
il ritardo della disclosure), qualora Borsa Italiana o Consob formulino richieste di
informazioni o di comunicazioni al mercato, anche in assenza di rumors.
|
| 11.3 - |
In caso di riconosciuto accertamento della necessità/opportunità di comunicazione al
pubblico, il Referente Informativo attiva il processo di definizione del comunicato da fare
oggetto di disclosure al mercato, nei termini innanzi illustrati.
|
| 12.2 - |
I rapporti con la comunità finanziaria sono curati da Investor Relations.
|
| 12.3 - |
In occasione di incontri con la comunità finanziaria (quali road-shows, conference calls,
convegni, etc.), Investor Relations comunica preventivamente al Market Sensitivity Support
Group, per le valutazioni di competenza, luogo, tempo, modalità e oggetto dell’incontro,
fornendo bozza dell’eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione ai partecipanti.
Copia di tale materiale, in versione finale, deve essere inviato al Referente
Informativo per gli eventuali adempimenti verso il mercato prima della sua presentazione/
distribuzione ai partecipanti agli incontri.
|
| 12.4 - |
Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti dell’evento, siano riscontrate
informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e
diffuso apposito comunicato al mercato. Analogamente si procede qualora, nell’ambito
dell’incontro, si verifichi l’involontaria diffusione al pubblico di informazioni privilegiate.
|
| 12.5 - |
I rapporti con gli organi di stampa sono curati dalla funzione Rapporti con i Media (Ufficio
Stampa).
|
| 12.6 - |
Sono deputati a rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società, nonché a partecipare
a incontri con i giornalisti, il Presidente, il Vice Presidente e Amministratore Delegato
d’intesa con il Presidente, nonché gli altri soggetti autorizzati dal Presidente e/o dal Vice
Presidente e Amministratore Delegato, anche su proposta della funzione Rapporti con i
Media. Detta funzione preventivamente concorda con l’interessato i contenuti dell’intervista
o della conferenza stampa, tenendone costantemente informato il Market Sensitivity
Support Group, per le valutazioni di competenza.
|
| 12.7 - |
Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti dell’evento, siano riscontrate
informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e
diffuso apposito comunicato al mercato, secondo le modalità innanzi illustrate.
Analogamente si procede qualora, nell’ambito di interviste o conferenze stampa, si verifichi
l’involontaria diffusione al pubblico di informazioni privilegiate. |
| 12.8 - |
In occasione della partecipazione da parte del management a conferenze, convegni, corsi
e conventions, la funzione aziendale interessata comunica preventivamente alla funzione
Rapporti con i Media - nel caso di incontri pubblici ai quali sia presumibile la partecipazione
di giornalisti - e alla Direzione Centrale Human Resources & Corporate Development
luogo, tempo, modalità e oggetto dell’incontro, fornendo il nominativo del rappresentante
della Società nella circostanza, nonché bozza dell’eventuale materiale destinato alla presentazione/
distribuzione ai partecipanti.
|
| 12.9 - |
A valle di preventiva, sommaria deliberazione, Rapporti con i Media (e/o la Direzione
Centrale Human Resources & Corporate Development) attiva la verifica dei contenuti dell’evento
con il Market Sensitivity Support Group. Qualora poi, in esito a detta verifica, siano
riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto
e diffuso apposito comunicato al mercato, con le modalità innanzi illustrate.
|
| 13.1 - |
Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (a titolo esemplificativo: sotto forma
di avvisi pubblicitari, brochure pubblicitarie, booklet informativi, riviste aziendali) deve essere
verificato preventivamente dall’Ufficio Stampa, con il supporto del Market Sensitivity
Support Group, al fine di assicurare la correttezza e l’omogeneità dei dati e delle notizie
riportati con quelli già diffusi e di verificare che non contengano informazioni privilegiate.
|
| 13.2 - |
Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti della pubblicazione, siano
riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto
e diffuso apposito comunicato al mercato.
|
| 13.3 - |
Nel sito Internet della Società sono pubblicate informazioni economico-finanziarie, documenti
societari, presentazioni alla comunità finanziaria, documenti informativi, ecc. Detta
pubblicazione (autorizzata dai responsabili di Funzione competenti per materia) non può
avvenire prima che la Società abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti
dalla normativa vigente; a tal fine, la Funzione competente per materia invia la documentazione
al Referente Informativo affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa
applicabile. |
Modello di informativa da trasmettere ai soggetti iscritti nel Registro
[N.B.: a seconda del motivo per il quale viene inviata la
comunicazione occorre inserire uno dei seguenti testi alternativi]
GRUPPO PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A.
REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE
ex art. 115-bis del decreto legislativo n. 58/1998 e successive
modificazioni
(di seguito il "Registro")
Criteri di tenuta e modalità di gestione e ricerca dei dati