Principi contabili ed interpretazioni in vigore dal 1° gennaio 2007
• IFRIC 7 – Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Informazioni contabili in economie
iperinflazionate
Tale interpretazione, omologata dalla UE nel maggio 2006 (Regolamento CE n° 708/2006), fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione dello IAS 29 in un esercizio in cui un’entità individui per la prima volta l’esistenza di iperinflazione nell’economia
della sua valuta funzionale. In base all’IFRIC 7, l’entità deve procedere alla rideterminazione dei propri valori di bilancio
conformemente allo IAS 29 come se l’economia fosse sempre stata iperinflazionata.
Tale interpretazione non è applicabile al Gruppo.
• IFRIC 8 – Ambito di applicazione dell’IFRS 2
L’IFRIC 8, omologato dalla UE nel settembre 2006 (Regolamento CE n° 1329/2006), precisa che l’IFRS 2 si applica anche ai
contratti nei quali un’impresa effettua pagamenti basati su azioni a fronte di prestazioni apparentemente senza corrispettivo. In
particolare, l’IFRIC 8 precisa che, se il valore della prestazione identificabile appare inferiore al fair value dello strumento di capitale
proprio assegnato (o della passività sostenuta) si presume che una prestazione addizionale sia stata o verrà ricevuta.
Tale interpretazione non è applicabile al Gruppo.
• IFRIC 9 – Rideterminazione del valore dei derivati incorporati
Tale interpretazione, omologata dalla UE nel settembre 2006 (Regolamento CE n° 1329/2006), precisa che la valutazione di
separare i derivati incorporati dal contratto primario e di contabilizzarli separatamente come derivati debba essere effettuata
nel momento in cui l’entità diventa parte del contratto, ossia al momento del riconoscimento iniziale. Non è ammessa una rimisurazione
successiva, a meno che non vi sia una variazione delle condizioni contrattuali che modifichi significativamente i
flussi finanziari originari.
Tale interpretazione non è applicabile al Gruppo.
• IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative
Tale principio, omologato dalla UE nel gennaio 2006 (Regolamento CE n° 108/2006), sostituisce integralmente lo IAS
30 (Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari) e recepisce la sezione delle informazioni integrative
(disclosures) contenute nello IAS 32 (Strumenti finanziari: esposizione in bilancio e informazioni integrative) pur con modifiche
e integrazioni; conseguentemente, lo IAS 32 modifica il suo titolo in “Strumenti finanziari: presentazione”. Sono stati pertanto
integrati il successivo paragrafo 5.2. “Politiche di gestione dei rischi finanziari” e i commenti alle voci di bilancio (in particolare,
crediti, debiti verso banche e altri finanziatori, strumenti finanziari) ove richiesto dal nuovo standard.
• Modifiche allo IAS 1 – Presentazione del bilancio – Informazioni relative al capitale
Tali modifiche, omologate dalla UE nel gennaio 2006 (Regolamento CE n° 108-2006) prevedono che un’entità debba presentare
un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i suoi obiettivi, le sue politiche e le sue procedure
di gestione del capitale. Tale informativa è stata inclusa al successivo paragrafo 5.3. “Politiche di gestione del capitale”.
• IFRIC 10 – Bilanci intermedi e perdite di valore
Tale interpretazione, omologata dalla UE nel giugno 2007 (Regolamento CE n° 610/2007) tratta dell’interazione fra i requisiti
dello IAS 34 (Bilanci Intermedi) e la riduzione di valore del goodwill (IAS 36 – perdita di valore delle attività) e di alcune attività finanziarie (IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione) per perdite di valore. L’IFRIC 10 prevede che, se in un bilancio
intermedio il valore del goodwill o di un’attività finanziaria rappresentata da strumenti di capitale viene ridotto per perdite
di valore, tali perdite di valore, qualora vengano meno i motivi delle svalutazioni, non possono essere stornate nei successivi
bilanci intermedi o nel bilancio annuale.
![]() |
![]() |