Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto ha previsto sin dal 2004 il c.d. “meccanismo del voto di lista”, secondo un procedimento trasparente e conforme a quanto indicato all’art. 6.P.1. del Codice - ed ora normativamente richiesto dall’art. 147-ter del Testo Unico della Finanza - allo scopo di favorire una sempre maggiore partecipazione di soggetti indicati dalla c.d. minoranza alla vita sociale, riservando appunto a quest’ultima - in caso di presentazione di almeno due liste di candidati secondo le modalità indicate dallo Statuto (art. 12) - un quinto degli Amministratori.
Le liste possono essere presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.
All’elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori ancora da eleggere.
L’individuazione degli amministratori di cui alla lettera b) che precede avviene mediante l’applicazione di uno specifico calcolo per quozienti e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora l’applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.
La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in seno al Consiglio di Amministrazione il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti di indipendenza.
All’atto del deposito della lista, devono essere presentati i curricula vitae relativi ai singoli candidati, oltre alle dichiarazioni di accettazione della candidatura, con attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica, e con l’eventuale indicazione dell’idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.
Le liste possono essere presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.
All’elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori ancora da eleggere.
L’individuazione degli amministratori di cui alla lettera b) che precede avviene mediante l’applicazione di uno specifico calcolo per quozienti e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora l’applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.
La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in seno al Consiglio di Amministrazione il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti di indipendenza.
All’atto del deposito della lista, devono essere presentati i curricula vitae relativi ai singoli candidati, oltre alle dichiarazioni di accettazione della candidatura, con attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica, e con l’eventuale indicazione dell’idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.








